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17 gennaio: in vigore le modifiche alla Legge 7/2000 in tema di dichiarazioni in oro

17/01/2025

L’art. 1, comma 2, della legge 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024 prevede l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro di importo pari o superiore a euro 10.000 nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro industriale di importo pari o superiore a euro 10.000. 

L’art. 1, comma 2-bis, della medesima legge stabilisce che la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a euro 2.500 e complessivamente pari o superiori a euro 10.000.

In particolare:

  • le operazioni in oro di cui all’articolo 1, comma 2, della sopra citata legge 7/2000 relative a un dato mese di riferimento devono essere dichiarate alla UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l’operazione è stata compiuta (segnalazione mensile a consuntivo);
  • i trasferimenti al seguito verso l’estero, invece, devono essere comunicati alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l’avvenuta trasmissione devono accompagnare l’oro al momento dell’attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l’estero, sottenda un atto di disposizione sull’oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo;
  • i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale sono oggetto di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. d.lgs. 195/2008 come modificato dal d.lgs. 211/2024); a partire dal 17 gennaio 2024, non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

Fonte Banca d’Italia

Prossimamente, l’Unità di Informazione Finanziaria emanerà istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. Fino all’emanazione delle predette istruzioni, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.

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