COMMERCIO ORO: LE MODIFICHE
15/01/2025
Con il Decreto Legislativo n° 211/2024, sono state approvate le nuove disposizioni per gli Operatori Professionali in Oro
Modifiche alle definizioni di oro da investimento e materiale d’oro, riformulazione degli obblighi dichiarativi per le operazioni in oro e istituzione del “Registro degli Operatori Professionali in Oro” presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM): sono le principali modifiche alla Legge n° 7/2000 recante la disciplina sul commercio di oro, introdotte dal Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n° 211 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio u.s.
In particolare, la Legge n° 7/2000, così come modificata dal D.lgs n° 211/2024, reca una definizione aggiornata di “oro da investimento” (di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)), ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di “materiale d’oro” (di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)), intendendo per tale la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza. In aggiunta, all’articolo 1, comma 1, si segnala l’introduzione della lettera b-bis) per effetto della quale è da considerarsi “oro” rilevante ai fini della Legge n° 7/2000 anche il “materiale d’oro” da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).
Inoltre, il D.lgs ridefinisce le regole in materia di “dichiarazioni in oro”, prevedendo la riduzione della soglia specifica da € 12.500 a € 10.000, allineandola, così, a quella delle dichiarazioni sul denaro contante. Oltre a questo vi è l’obbligo alla dichiarazione in oro per operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
Oltre a tutto ciò, sono meritevoli di approfondimento, le modifiche che interessano il comma 3 dell’articolo 1 (Legge n° 7/2000). Nel dettaglio, in base alla nuova formulazione del citato comma, l’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all’OAM, da soggetti in possesso di specifici requisiti di forma giuridica e capitale sociale, oggetto sociale e onorabilità.
In altri termini, il commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000 sarà subordinato alla comunicazione preventiva da inviare, non più alla Banca d’Italia, bensì all’Organismo Agenti e Mediatori che si occuperà di istituire e tenere un apposito Registro (quale sezione del Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs n° 92/2017) per gli Operatori Professionali in Oro ai sensi dei nuovi commi 3-bis e 3-ter.
I requisiti previsti dalla normativa, insieme agli obblighi di comunicazione, quindi, dovranno essere verificati ex-novo dall’OAM. Di conseguenza, sebbene attualmente gli Operatori Professionali in Oro siano iscritti presso lo specifico elenco tenuto dalla Banca d’Italia, non è ipotizzabile una mera trasposizione degli iscritti da questo elenco al nuovo Registro presso l’Organismo; per tali ragioni, gli Operatori Professionali in Oro dovranno presentare una nuova istanza di iscrizione attraverso canali telematici messi a disposizione sul portale dell’OAM.
Il Decreto Legislativo n° 211/2024 e le modifiche alla Legge n° 7/2000 in esso contenute, entreranno in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, fatta eccezione per le disposizioni relative al Registro degli Operatori Professionali in Oro che sarà istituito entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto; una volta avviato il Registro, gli OPO avranno 30 giorni di tempo per presentare la specifica istanza di iscrizione. Anche per gli Operatori professionali in Oro, l’OAM dovrà stabilire l’entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del nuovo Registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
Fonte: Fiscal Focus e Associazione Antico




