In data 3 aprile il MEF ha pubblicato alcuni chiarimenti sul corretto assoggettamento normativo degli Operatori Professionali in Oro (legge n° 7/2000) che acquistano oggetti preziosi usati destinati a fusione e per impieghi industriali.
In data 3 aprile il MEF ha pubblicato alcuni chiarimenti sul corretto assoggettamento normativo degli Operatori Professionali in Oro (legge n° 7/2000) che acquistano oggetti preziosi usati destinati a fusione e per impieghi industriali.
Gli operatori professionali in oro e le aziende industriali del settore della lavorazione, trasformazione e commercio di oro, quando acquistano oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie, al fine esclusivo di fondere i medesimi oggetti, sono tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.Lgs n° 92/2017 (Decreto Compro Oro), ossia il Registro tenuto presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi).
Ne consegue quindi che anche gli Operatori Professionali in Oro, che trattano a qualsiasi titolo gli oggetti preziosi usati devono osservare le disposizioni antiriciclaggio del dlgs n. 92/2017, riservato ai compro oro, piuttosto che quelle del dlgs 231/2007.
Questo il testo della faq in oggetto:
D: Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?
R: Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000,n. 7.
Per approfondimenti: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_compro_oro.html