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Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – R.E.N.T.R.I. al via dal 13 febbraio 2025

06/02/2025

ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico,  consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali e artigianali;
    • Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

Quando iscriversi al RENTRI?

È prevista una fase transitoria che si concluderà a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:

  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese – 15 dicembre 2024 – ed entro i sessanta giorni successivi.
  • Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese – 15 giugno 2025 – ed entro i sessanta giorni successivi.
  • Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 30esimo mese – 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.

Per maggiori info clicca qui

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